RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL NOTAIO: SOLO SE IL SUO ATTO È INEQUIVOCABILMENTE NULLO...
Cassazione, sez. vi, 13 ottobre 2011, n. 21202 1.ai fini della responsabilità del notaio a norma dell'art. 28 della l. n. 89/1913 è necessario che l'atto redatto dal notaio sia inequivocamente nullo. 2.l'avverbio "espressamente", che nell'art. 28 c. 1, n. 1 l. not. qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge" va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a ...





