A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione in base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall’attore, incombendo, così, in capo a quest’ultimo l’onere di provare la fondatez...
Il tribunale di rimini, in sentenza, opera una interessante ricostruzione del principio di non contestazione. l’art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificame...





